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Medie e grandi strutture di vendita


  • Descrizione

    MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

  • Norme

  • U.O. responsabile dell'istruttoria

    III - PIANIFICAZIONE - GESTIONE TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

  • Ufficio responsabile del procedimento

    III - PIANIFICAZIONE - GESTIONE TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

  • Informazioni sul procedimento

    Ufficio competente: S.U.A.P. Responsabile di procedimento: D.ssa Fabiana Salsedo - tel. 0864 - 242278 Responsabile di provvedimento: Avv. Katia Panella - tel. 0864 -242222 

     L.R. Abruzzo 16 luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di commercio” Descrii e Le medie struttura di vendita, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono le strutture aventi superficie di vendita da 251 mq fino a 2.500 mq. Le grandi struttura di vendita, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono le strutture aventi superficie di vendita superiore a 2.500 mq. Sono così classificatein ragione della popolazione re sidente: Comune con popolazione sino a 10.000 abitanti M1Da 151 mq. a 300 mq M2 Da 301 mq. a 600 mq. M3 Da 601 mq. a 1.500 mq Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti M1Da 251 mq. a 600 mq. M2Da 601 mq. a 1.500 mq. M3 Da 1.501 mq. a 2.500 mq. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico - sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza e di destinazioni d’uso dei locali e dei requisiti morali e professionali di cui ai commi 6 e 10 della Legge regionale. L’apertura per subingresso, le variazioni e la cessazione dell’attività devono essere comunicate al Comune, L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di una media e grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. La domanda di rilascio dell’autorizzazione di una grande struttura di vendita è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal Comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della Provincia e un rappresentante del Comune. Contestualmente all’indizione della Conferenza di Servizi il Comune trasmette alla Provincia ed alla Giunta Regionale Direzione Attività Produttive, Servizio Sviluppo del Commercio tutta la documentazione prodotta dal richiedente unitamente alla dichiarazione dello stesso Comune attestante il recepimento delle disposizioni regionali di cui alla presente legge, il rispetto e la conformità alle norme urbanistiche e l’avvenuta acquisizione delle autorizzazioni in materia di Beni Ambientali, Valutazione d’Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza se dovuti, in base alla normativa vigente in materia (Dlgs. N. 42/2004, Direttiva Comunitaria 97/11/CE, normativa nazionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e Direttive Comunitarie n. 79/409/CE e 92/43/CE sulla Valutazione di Incidenza) nonché ai parametri di insediabilità e di localizzabilità e alla dichiarazione che il Comune, nella fase di istruttoria, ha verificato in senso positivo o negativo: a)la compatibilità del tipo di insediamento con la destinazione dell’area e della destinazione d’uso dei manufatti per attività commerciale al dettaglio che deve essere riscontrata sulla base delle norme del proprio strumento urbanistico aggiornato in base alla presente legge; b) le dotazioni pertinenziali secondo le previsioni di cui al comma 38 lettere d) ed e); c) gli accessi veicolari per i quali è necessario limitare al minimo interferenze con situazioni di traffico che già denunciano stati di congestione o strozzature sulle infrastrutture primarie di comunicazione.

    Potere Sostitutivo: Segretario Generale

  • Modalita' di conclusione del procedimento

  • Tutela amministrativa

  • Modalita' di pagamento

  • Customer satisfaction

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