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Piano di lottizzazione convenzionata


  • Descrizione

    PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA

  • Norme

  • U.O. responsabile dell'istruttoria

    III - PIANIFICAZIONE - GESTIONE TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

  • Ufficio responsabile del procedimento

    III - PIANIFICAZIONE - GESTIONE TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

  • Informazioni sul procedimento

     INFORMAZIONI

    EDILIZIA

    Responsabile di procedimento: Geom. A. D’Agostino - tel. 0864 - 242224

    Responsabile di provvedimento: Avv. Katia Panella - tel. 0864 -242222 

     

    DESCRIZIONE

    Il piano di lottizzazione convenzionata è lo strumento attuativo di iniziativa privata che, formato ai sensi dell'art. 23 LR 18/1983 e ha la funzione di strumento urbanistico preventivo attuativo delle previsioni di P.R.G. regolando e conformando gli interventi necessari e/o conseguenti mediante la definizione dell'assetto di un ambito o porzione di esso. I contenuti del Piano di lottizzazione convenzionata sono quelli indicati nell'art. 19 della LR 12 aprile 1983 n. 18; segnatamente, deve indicare: a) l’inquadramento nello strumento urbanistico generale; b) la delimitazione del piano; c) le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia per motivi di interesse paesistico, storicoartistico, ambientale, nonché i vincoli a protezione delle infrastrutture e delle attrezzature di carattere speciale; d) gli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, produttivi e terziari, precisando la suddivisione delle aree in isolati, lo schema planovolumetrico degli edifici previsti, la configurazione di quelli esistenti con le relative destinazioni d’uso e tipologie edilizie; e) gli edifici esistenti ed in progetto, nonché le aree per le attrezzature di interesse pubblico ed i beni da assoggettare a speciali vincoli o servitù; f) la rete viaria carrabile e pedonale, gli spazi di sosta di parcheggio, con la precisazione dei principali dati planoaltimetrici e degli allacciamenti alla viabilità urbana; g) la progettazione di massima per la realizzazione o l’adeguamento delle reti fognanti, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni alta infrastruttura necessaria all’insediamento; h) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro, a risanamento conservativo ed a ristrutturazione edilizia; i) le norme tecniche di esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali; l) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nei comparti di intervento e di quelle da espropriare e da vincolare; m) la previsione di massima delle spese necessarie per l’attuazione del piano. La proposta di Piano deve essere accompagnata dallo schema di convenzione di cui al quinto comma dell’art. 28 della legge n. 1150 del 1942, che dovrà avere i seguenti contenuti minimi: a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall’art. 4 della legge n. 847 del 1964 e dall’art. 44 della legge n. 865 del 1971 ([63]); b) esecuzione a carico del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lett. a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere gratuitamente al Comune; c) i tempi di esecuzione delle urbanizzazioni primarie. Non può in ogni caso essere rilasciata la licenza di abitabilità o agibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.P.R. n. 425 del 1994, dei fabbricati ad uso privato se non siano state eseguite le opere di urbanizzazione primaria; d) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune, secondo quanto disposto dall’articolo 5 della legge n. 10 del 1977 e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito. Qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie da prestarsi attraverso apposita fidejussione o polizza assicurativa, pari al valore delle opere da eseguire con riduzioni progressive in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione e con le modalità ed i termini fissati nella convenzione stessa; e) i progetti planovolumetrici degli edifici ed i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, questi ultimi portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la concessione di cui all’art. 4 della legge n. 10 del 1977; f) i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione non superiori a dieci anni; g) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento Il procedimento di formazione dei Piani di lottizzazione di iniziativa privata è disciplinato dagli artt. 20 e 21 della legge regionale. Decorsi 120 giorni dalla presentazione degli atti, senza che il Comune abbia assunto provvedimenti deliberativi, i richiedenti possono inoltrare al Comune un atto extra giudiziale di diffida, trasmettendone copia alla Provincia, la quale, decorso l’ulteriore periodo di 30 giorni senza che il Consiglio comunale abbia deliberato, provvede in via sostitutiva nei 60 giorni successivi a mezzo di apposito Commissario ad acta, all’uopo designato dal Presidente.

  • Modalita' di conclusione del procedimento

  • Tutela amministrativa

  • Modalita' di pagamento

  • Customer satisfaction

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