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Commercio distributori automatici


  • Descrizione

    COMMERCIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI

  • Norme

    • L.R. Abruzzo 16 luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di commercio

  • U.O. responsabile dell'istruttoria

    III - PIANIFICAZIONE - GESTIONE TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

  • Ufficio responsabile del procedimento

    III - PIANIFICAZIONE - GESTIONE TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

  • Informazioni sul procedimento

    INFORMAZIONI

    Responsabile di procedimento: D.ssa Fabiana Salsedo - tel. 0864 - 242278 Responsabile di provvedimento: Avv.Katia Panella - tel. 0864 -242222

     

    DESCRIZIONE

    Fra le forme speciali di vendita al dettaglio, come definite dall'articolo 1, comma 76 della L.R. Abruzzo 16 luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di commercio” rientra l’attività di vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di distributori automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. L’attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita, ivi compresi quelli previsti dai commi dai commi 6 e 10 dell’art. 1 della legge regionale e fatto salvo quanto stabilito per la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme sull’occupazione del suolo pubblico nel caso in cui l’apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche. da"it# di preseta!ie L'esercizio delle attività di cui alla presente scheda è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune tramite il SUAP informatizzato reperibile sulla home page del sito istituzionale. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, l’amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda, su invito dell’amministrazione, che dispone la contestuale sospensione dell’attività, a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti. 

  • Modalita' di conclusione del procedimento

  • Tutela amministrativa

  • Modalita' di pagamento

  • Customer satisfaction

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