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Permesso di costruire


  • Descrizione

    PERMESSO DI COSTRUIRE

  • Norme

    • D.P.R. 380/01, art. 24 e 25
    • Decreto Legge n. 69 del 21.06.2013, convertito nella Legge n. 98 del9.08.2013
    • decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre

  • U.O. responsabile dell'istruttoria

    III - PIANIFICAZIONE - GESTIONE TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

  • Ufficio responsabile del procedimento

    III - PIANIFICAZIONE - GESTIONE TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

  • Informazioni sul procedimento

    INFORMAZIONI

    EDILIZIA

    Responsabile di procedimento: Geom. A. D’Agostino - tel. 0864 - 242224

    Responsabile di provvedimento: Avv. Katia Panella - tel. 0864 -242222 

     

    DESCRIZIONE

    Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo espresso con funzione autorizzatoria dei seguenti interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio previsti dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/01 (T.U. Edilizia) nel testo in vigore, secondo quanto previsto dall’art. 10 della stessa normativa: - interventi di nuova costruzione; - interventi di ristrutturazione urbanistica; - interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d. Lgs n. 42/04 e successive modificazioni. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11 del T.U. dell'Edilizia, va presentata, secondo la modulistica nazionale, allo sportello unico per l’Edilizia, unitamente agli elaborati indicati nello schema di domanda e dagli altri documenti previsti nel vigente Regolamento Edilizio. La domanda è altresì accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. Il procedimento istruttorio e il rilascio del provvedimento sono disciplinati dall’art. 20 del D.P.R. n. 380/01. Lo sportello unico per l’edilizia, ricevuta la domanda, comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine dei 60 giorni. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell’individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente, entro il termine di trenta giorni dalla proposta del responsabile. Qualora sia indetta la conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui sopra decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti. Per dare corso ai lavori occorre preventivamente presentare la comunicazione di inizio lavori, pena l'applicazione di una sanzione pari a ad 1/20 del contributo di costruzione, unitamente alla documentazione prevista per legge: - comunicazione dell’impresa esecutrice dei lavori unitamente agli estremi per la richiesta del D.U.R.C. - modello C ? - documentazione relativa al risparmio energetico (D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm. e ii.; - ogni altro documento necessario secondo le normative di settore.

  • Modalita' di conclusione del procedimento

  • Tutela amministrativa

  • Modalita' di pagamento

  • Customer satisfaction

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