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Estetista


  • Descrizione

    ESTETISTA

  • Norme

  • U.O. responsabile dell'istruttoria

    III - PIANIFICAZIONE - GESTIONE TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

  • Ufficio responsabile del procedimento

    III - PIANIFICAZIONE - GESTIONE TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

  • Informazioni sul procedimento

    INFORMAZIONI

    S.U.A.P. Responsabile di procedimento: D.ssa Fabiana Salsedo - tel. 0864 - 242278 Dirigente: Avv. Katia Panella - tel. 0864 -242222 

     

    DESCRIZIONE

    L’attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo con lo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta sia con tecniche manuali, sia con l’utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla Legge n. 1/1990. Sono escluse dall’attività di estetica tutte le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico. Non è consentito l'esercizio dell'attività di “estetista” ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di quanto previsto dall’art. 3 della L. 1/1990. Per esercitare l’ attività professionale di “ “estetista” deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale prevista. Lo stesso soggetto può essere designato come responsabile tecnico per più sedi della stessa impresa o per più imprese, purché durante l’orario di apertura dell’esercizio sia assicurata la su presenza. La suddetta attività devono essere esercitate in locali che rispondono ai requisiti urbanistico-edilizi ed igienicosanitari e possono essere svolte anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti da leggi e regolamenti regionali e comunali . L’esercizio delle attività è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione professionale e della conformità dei locali ai requisiti urbanistico- edilizi ed igienico-sanitari e anche delle apparecchiature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento dell’attività, di cui allegato alla L. 1/1990. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, l’amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda, su invito dell’amministrazione, che dispone la contestuale sospensione dell’attività, a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti. 


  • Modalita' di conclusione del procedimento

  • Tutela amministrativa

  • Modalita' di pagamento

  • Customer satisfaction

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