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Strutture ex alberghiere


  • Descrizione

    STRUTTURE EX ALBERGHIERE

  • Norme

    • LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
    • DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 26/03/2010 ATTUAZIONE DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL
    • Legge Regionale n. 75 del 28 aprile 1995 - Disciplina delle Strutture Turistiche Extralberghiere
    • Legge Regionale n. 9 del 28 marzo 2006 - Integrazione alla L.R. 28 aprile 1995, n. 75 recante: Disciplina delle

  • U.O. responsabile dell'istruttoria

    III - PIANIFICAZIONE - GESTIONE TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

  • Ufficio responsabile del procedimento

    III - PIANIFICAZIONE - GESTIONE TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

  • Informazioni sul procedimento

    INFORMAZIONI

    Responsabile di procedimento: D.ssa Fabiana Salsedo - tel. 0864 - 242278 Responsabile di provvedimento: Avv. Katia Panella – tel. 0864 -242222

     

    NORMATIOVA DI RIFERIMENTO

    LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

    DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 26/03/2010 ATTUAZIONE DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO

    Legge Regionale n. 75 del 28 aprile 1995 - Disciplina delle Strutture Turistiche Extralberghiere

    Legge Regionale n. 9 del 28 marzo 2006 - Integrazione alla L.R. 28 aprile 1995, n. 75 recante: Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere 

     

    DESCRIZIONE

    Le STRUTTURE TURISTICHE EXTRALBERGHIERE sono strutture diverse dagli alberghi e sono disciplinate dalla L.R. 28 aprile 1995, n. 75 “Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere”. Si distinguono in: - case per ferie, disciplinate dal titolo II della L.R. - ostelli per la gioventù, disciplinate dal titolo III della L.R. - rifugi montani ed escursionistici, disciplinate dal titolo IV della L.R. - esercizi di affittacamere, disciplinate dal titolo V della L.R. - case ed appartamenti per vacanze, disciplinate dal titolo VI della L.R. - residenze di campagna, disciplinate dal titolo VII della L.R. - alloggi agrituristici, disciplinate dal titolo VIII della L.R. L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune tramite il portale nazionale www.impresainungiorno.it , previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge. La SCIA dovrà avere i contenuti specificati per ogni attività dalla L.R. 75/95. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA al Comune competente. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, l’amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda, su invito dell’amministrazione, che dispone la contestuale sospensione dell’attività, a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti. 

  • Modalita' di conclusione del procedimento

  • Tutela amministrativa

  • Modalita' di pagamento

  • Customer satisfaction

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