Logo ente Citta' Di Sulmona

Strutture ricettive


  • Descrizione

    STRUTTURE RICETTIVE

  • Norme

  • U.O. responsabile dell'istruttoria

    III - PIANIFICAZIONE - GESTIONE TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

  • Ufficio responsabile del procedimento

    III - PIANIFICAZIONE - GESTIONE TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

  • Informazioni sul procedimento

    INFORMAZIONI

    Ufficio competente: S.U.A.P. Responsabile di procedimento: D.ssa Fabiana Salsedo - tel. 0864 - 242278 Dirigente: Avv. Katia Panella - tel. 0864 -242222

     

    NORMATIVA

    • LEGGE 29.03.2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”. • L.R. 23.7.1982, n. 45 "Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo"

    • L.R. 26.1.1993, n. 11 (modificata da L.R. n. 44/2011) "Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica."

    • L.R. 23.10.2003, n. 16 (modificata da L.R. n. 44/2011) "Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta" • L.R. 9.8.2013, n. 22 ""Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso."

    • Decreto 29.4.2014, n. 3/R “Regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 22 ""Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso."


    DESCRIZIONE

    Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione. Le strutture ricettive alberghiere, disciplinate dalla disciplina sopra riportata, si distinguono in:  Alberghi Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere e suite.  Residenze turistico-alberghiere Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina o posto-cottura.  Alberghi diffusi Sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio anche in stabili separati, purché ubicati nel centro storico e distanti non oltre cinquecento metri dall'edificio principale in cui sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi accessori generali, compreso l'eventuale servizio di ristorazione. Le strutture alberghiere (ad eccezione degli alberghi diffusi) possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali, anche in dipendenze. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello della sede principale ad una distanza non superiore a cinquanta metri o in una parte separata dello stesso immobile con accesso da un diverso ingresso. Queste strutture assumono la denominazione aggiuntiva di stagionale (S), quando sono aperte solo in determinati periodi dell'anno. Le aperture stagionali non possono avere durata inferiore a quattro mesi consecutivi all'anno. Al di fuori dei periodi indicati, la chiusura straordinaria delle strutture ricettive ad apertura annuale o stagionale deve essere autorizzata dal Comune. Il Comune, su motivata richiesta, può consentire la chiusura per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile per altri dodici mesi, in caso di ristrutturazioni e di ammodernamenti della struttura ricettiva. I periodi di apertura e di chiusura per un periodo superiore agli otto giorni devono essere comunicati al Comune, nonché indicati nelle guide specializzate e nell'insegna della struttura ricettiva. Il titolare di una struttura ricettiva che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventivo avviso al Comune. Il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune per gravi motivi per altri tre mesi. Decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata. È consentita la proroga in caso di opere di ristrutturazione e di ammodernamento della struttura ricettiva già avviate. Nelle strutture ricettive di cui alla presente scheda la presentazione della SCIA abilita ad effettuare, a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, anche la somministrazione di pasti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, materiali per uso fotografico o di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, nonché ad installare attrezzature e strutture a carattere ricreativo ad uso esclusivo delle medesime persone, fatta salva la normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente scheda è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune tramite il il portale nazionale www.impresainungiorno.it previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge. La SCIA dovrà avere i contenuti specificati nella Legge Regionale, con la dimostrazione dei requisiti ivi previsti. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, l’amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda, su invito dell’amministrazione, che dispone la contestuale sospensione dell’attività, a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti. 

  • Modalita' di conclusione del procedimento

  • Tutela amministrativa

  • Modalita' di pagamento

  • Customer satisfaction

Moduli ( 0 )