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Acconciatore


  • Descrizione

    ACCONCIATORE

  • Norme

  • U.O. responsabile dell'istruttoria

    III - PIANIFICAZIONE - GESTIONE TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

  • Ufficio responsabile del procedimento

    III - PIANIFICAZIONE - GESTIONE TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

  • Informazioni sul procedimento

    INFORMAZIONI

    Ufficio competente: S.U.A.P. Responsabile di procedimento: D.ssa Fabiana Salsedo - tel. 0864 - 242278 Dirigente: Avv. Katia Panella - tel. 0864 -242222


     NORME DI RIFERIMENTO

    • LEGGE 17-08-2005 , nr. 174 • D.G.R. 23-10-2008 nr. 989, avente ad oggetto "Approvazione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi e dell'organizzazione delle prove d'esame finali per lo svolgimento dei percorsi formativi ed esami, in attuazione della. Disciplina dell'attività di acconciatore. 

     Determinazione DL15/819 del 6 ottobre 2009 

     

    DESCRIZIONE

     L’attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico, preceduto dallo svolgimento di quanto previsto dall’art. 3 della L. 174/2005. Per esercitare l'attività professionale di “acconciatore” deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale prevista. Lo stesso soggetto può essere designato come responsabile tecnico per più sedi della stessa impresa o per più imprese, purché durante l’orario di apertura dell’esercizio sia assicurata la su presenza. La suddetta attività devono essere esercitate in locali che rispondono ai requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari e possono essere svolte anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti da leggi e regolamenti regionali e comunali. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di “acconciatore” in forma ambulante o di posteggio. L’esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione professionale e della conformità dei locali ai requisiti urbanistico- edilizi ed igienico-sanitari e, per l’attività di estetista, anche delle apparecchiature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento dell’attività, di cui allegato alla L. 1/1990. L’orario di esercizio deve essere reso noto al pubblico mediante cartello o altri mezzi idonei di informazione. Per gli orari di apertura al pubblico vedasi quadro normativo. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, l’amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda, su invito dell’amministrazione, che dispone la contestuale sospensione dell’attività, a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti.

  • Modalita' di conclusione del procedimento

  • Tutela amministrativa

  • Modalita' di pagamento

  • Customer satisfaction

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