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Commercio esercizio vicinato


  • Descrizione

    COMMERCIO ESERCIZIO VICINATO

  • Norme

    • L.R. Abruzzo 16 luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di commercio

  • U.O. responsabile dell'istruttoria

    III - PIANIFICAZIONE - GESTIONE TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

  • Ufficio responsabile del procedimento

    III - PIANIFICAZIONE - GESTIONE TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

  • Informazioni sul procedimento

    INFORMAZIONI

    S.U.A.P. Responsabile di procedimento: D.ssa Fabiana Salsedo - tel. 0864 - 242278 Responsabile di provvedimento: Avv. Katia Panella - tel. 0864 -242222


    DESCRIZIONE

    Gli esercizi di vicinato, come definiti dalla L.R. Abruzzo 16 luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di commercio” sono le strutture aventi superficie di vendita fino a 250 mq. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico - sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza e di destinazioni d’uso dei locali e dei requisiti morali e professionali previsti dai commi 6 e 10 dell’art. 1 della legge regionale. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune, L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente tramite il SUAP informatizzato reperibile sulla home page del sito istituzionale. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA al Comune competente. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, l’amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda, su invito dell’amministrazione, che dispone la contestuale sospensione dell’attività, a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti. 

  • Modalita' di conclusione del procedimento

  • Tutela amministrativa

  • Modalita' di pagamento

  • Customer satisfaction

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