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Certificato di agibilita’


  • Descrizione

    CERTIFICATO DI AGIBILITA’

  • Norme

    • D.P.R. 380/01, art. 24 e 25
    • LEGGE n. 98 del 2013
    • Decreto Legge n. 69 del 21.06.2013, convertito nella Legge n. 98 del 9.08.2013.

  • U.O. responsabile dell'istruttoria

    III - PIANIFICAZIONE - GESTIONE TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

  • Ufficio responsabile del procedimento

    III - PIANIFICAZIONE - GESTIONE TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

  • Informazioni sul procedimento

     INFORMAZIONI

    EDILIZIA

    Responsabile di procedimento: Geom. A. D’Agostino - tel. 0864 - 242224

    Responsabile di provvedimento: Avv. Katia Panella - tel. 0864 -242222 

     

    DESCRIZIONE

     Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. Il certificato di agibilità viene rilasciato con riferimento ai seguenti interventi: 1. nuove costruzioni; 2. ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 3. interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità. Trascorso inutilmente il termine sopra indicato l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL previsto all'articolo 5 del T.U. dell'Edilizia. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni. I termini di cui sopra possono essere interrotti dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. A seguito della entrata in vigore del Decreto Legge n. 69 del 21.06.2013 convertito dalla L. n. 98 del 2013, il certificato di agibilità può essere richiesto anche: 1. per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; 2. per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale; In base alla stessa normativa, l'interessato può ora presentare per tutte le costruzioni una dichiarazione redatta dal direttore lavori o, se non nominato, da un professionista abilitato con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla richiesta di accatastamento e dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesti la conformità degli impianti nonché della documentazione relativa al collaudo statico, alla conformità antisismica, al superamento delle barriere architettoniche ed alle condizioni sanitarie.

  • Modalita' di conclusione del procedimento

  • Tutela amministrativa


  • Modalita' di pagamento


  • Customer satisfaction

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